Amministratore di fatto, la notifica di atti non basta per la pretesa tributaria
Con l’ordinanza n. 26404 depositata lo scorso 6 ottobre la Corte di cassazione ha confermato che la mera notificazione di un atto impositivo a una persona fisica non vale, di per sé, a farne il destinatario sostanziale della pretesa tributaria, né le attribuisce la legittimazione ad impugnarlo in proprio, quando l’atto sia intestato esclusivamente alla società e non contenga alcuna autonoma pretesa fiscale o sanzionatoria nei confronti della persona fisica anche se non viene indicato nell’atto quale amministratore di fatto della società. Il caso trattato dai giudici di legittimità origina da un atto di recupero di crediti emesso nei confronti di una Srl successivamente cancellata dal Registro delle imprese. L’atto era notificato all’ex liquidatore quale ultimo rappresentante legale, al socio unico, risultato irreperibile, e per conoscenza anche a una persona indicata come amministratore di fatto, che lo impugnava personalmente.