Il termine biennale per la detrazione non trascina le altre regole
Ieri, nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ampliamento dei termini per esercitare il diritto a detrazione obbliga l’operatore a mantenere evidenza delle condizioni di detraibilità delle singole fatture con riferimento all’anno in cui è sorto il diritto e non all’anno in cui concretamente lo esercita. Alla luce delle novità dell’articolo 12 del Dlgs 148/2026 l’Agenzia ha chiarito che se un’operazione diviene esigibile nel 2026 e la detrazione viene esercitata nel 2028, le condizioni di detraibilità che devono essere utilizzate sono quelle vigenti nel 2026 e non nel 2028. Il caso analizzato nel quesito formulato riguardava una fattura ricevuta nel 2026 in riferimento a un’operazione effettuata nello stesso anno, con registrazione della fattura e della detrazione dell’imposta nel 2028. L’esercizio del diritto di detrazione è ammesso solo in presenza di due condizioni: l’esigibilità dell’imposta e il ricevimento della fattura.