Falso in bilancio, danno presunto con l’induzione a investire
In caso di falso in bilancio della società emittente, l’induzione all’investimento costituisce un elemento presuntivo semplice del nesso causale tra l’informazione non veritiera e il danno subito dall’investitore, secondo lo stesso principio applicabile al falso in prospetto. Nè il danno può essere escluso solo perché l’investitore non ha cercato o considerato delle informazioni sull’emittente e sui suoi prodotti finanziari consultando altre fonti. La Cassazione ha accolto il ricorso teso a veder riconosciuto il diritto ai danni per l’acquisto di 49 mila azioni di Unipolsai Assicurazioni Spa, sulla scia delle informazioni ingannevoli dell’emittente sia attraverso i bilanci falsi sia per falso prospetto, in occasione di un aumento di capitale.